Inabilitazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 415 e ss, c.c. , Art. 712 e ss. c.p.c.

L'inabilitazione è quella forma di tutela legale che attiene soltanto all'amministrazione straordinaria del patrimonio, nel senso che l'inabilitato può compiere gli atti di straordinaria amministrazione con l'assistenza del curatore nominato dal Giudice. Ne deriva che l'inabilitato conserva la capacità di agire, in quanto il curatore non è un legale rappresentante che si sostituisce totalmente al soggetto invalido ma, semplicemente lo assiste e controfirma i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido vorrà stipulare e sottoscrivere.

Possono essere dichiarato inabile: il maggiore d'età infermo di mente, il cui stato non è talmente grave da richiedere l'interdizione; colui che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espone se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Tuttavia, a seguito dell'introduzione dell'amministrazione di sostegno, questo istituto giuridico è sempre meno utilizzato.

L'inabilitazione può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, o dal Pubblico Ministero.

Competente è il Tribunale del luogo dove l'inabilitando ha la residenza o il domicilio.

L'assistenza di un difensore è indispensabile.

Al ricorso, con relativa nota di iscrizione a ruolo, va allegata marca da €27,00