Sezione Lavoro - MATERIA ASSISTENZIALE

Linee guida per la trattazione dei procedimenti di accertamento

tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.

 

L’art. 38 del decreto legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto l’art. 445 bis c.p.c., che prevede l’esple­ta­mento obbligatorio di una procedura di accertamento tecnico preventivo nelle controversie in  materia di invalidità civile, cecità civile, sordità ci­vile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità. Il procedimento è volto ad accertare la sussistenza del cd. requisito sanitario fissato dalla legge per conseguire la prestazione assistenziale richiesta.

Nell’intento di ridurre il più possibile le incertezze applicative del nuovo procedimento, si ritiene opportuno rendere note le linee-guida che il Tribunale reputa utile siano seguite. 

  1. Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non può essere iniziato, pena la sua improcedibilità ai sensi dell’art. 443 c.p.c., prima del procedimento amministrativo e della sua conclusione.

  2. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. deve contenere:

    a) a pena di nullità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 414 n. 3 e dell’art. 164, quarto comma, c.p.c., l’indicazione specifica della prestazione assistenziale richiesta;

    b) a pena di inammissibilità, l’indicazione delle fasi del pregresso procedimento amministrativo, compresa la provvidenza inizialmente richiesta e l’esito del procedimento;

    c) la dichiarazione sostitutiva relativa al requisito reddituale, ai fini del­l’esenzione dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza (art. 152 disp. att. c.p.c.). Si precisa che: la dichiarazione sostitutiva di certificazione può essere inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo e sottoscritta personalmente dall’interessato, ovvero può essere fatta a parte e anche in tal caso sempre sottoscritta personalmente dall’interessato; in ogni caso la dichiarazione deve recare l’indicazione dell’esatto importo del reddito percepito nell’anno di riferimento dal ricorrente e dal proprio nucleo familiare, non essendo sufficiente l’indicazione generica “di avere un reddito inferiore al limite di legge” la quale non consente al giudice di effettuare il dovuto riscontro. L’interessato dovrà impegnarsi a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente fino a che il processo non sia definito. Il rispetto di queste modalità costituisce condizione imprescindibile per potere beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle spese;

    d) a pena di  inammissibilità – ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ultimo periodo, introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. b), n. 2), d. l. 5 luglio 2011, n. 98, convertito nella l. 15 luglio 2011, n. 111 – la  dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio.

  3. La parte privata deve essere necessariamente assistita da un legale di sua fiducia, salvo ricorrano le condizioni dell’art. 86 c.p.c..

  4. L’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso sono rilevabili d’uf­ficio sia all’atto del deposito del ricorso, sia dopo la costituzione del contraddittorio con l’INPS. La dichiarazione di nullità del ricorso per omessa indicazione della specifica prestazione assistenziale richiesta com­porta la rinnovazione del ricorso entro il termine perentorio stabilito dal giudice, ai sensi dell’art. 164, quinto comma, c.p.c..

  5. La proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio impedisce la decadenza prevista dalle disposizioni vigenti (v., in tal senso, il punto 2 della circolare INPS n. 168 del 30.12.2011).

  6. In caso di contestuale proposizione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio e della domanda di  merito, il giudice, d’ufficio o su ec­cezione di parte, entro la prima udienza dichiara l’improcedibilità del­la domanda di merito e provvede sull’accertamento. In caso di dichiarazione di improcedibilità della domanda di merito promossa prima dell’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo (art. 445 bis, secondo comma, c.p.c.), la causa può essere riassunta una volta venuta meno la causa di improcedibilità.

  7. Valutata l’ammissibilità del procedimento, le operazioni di consulenza tecnica si svolgono secondo le disposizioni dell’art. 195 c.p.c. e delle norme generali del codice di procedura civile in  materia, nonché secondo le previsioni speciali dettate dall’art. 10, comma 6 bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella l. 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo successivamente modificato dall’art. 38, comma ottavo, d. l. 5 luglio 2011, n. 98, convertito nella l. 15 luglio 2011, n. 111: obbligo del consulente tecnico d’ufficio di richiedere al­l’INPS, nei 15 giorni precedenti l’inizio delle operazioni peritali, la de­si­gnazione di un medico legale dell’Istituto; partecipazione di quest’ul­ti­mo alle operazioni peritali; allegazione alla relazione del consulente d’uf­ficio, a pena di nullità della stessa, della ricevuta della richiesta di designazione del medico legale dell’INPS.

  8. Terminate le operazioni peritali e depositata la consulenza d’ufficio, il giudice comunica alle parti l’avvenuto deposito e fissa loro il termine perentorio di trenta giorni per l’eventuale contestazione delle risultanze della consulenza. Non si procede alla verifica dei requisiti socio-e­co­no­mici ai quali è subordinata la prestazione assistenziale richiesta: es­si saranno accertati nell’eventuale giudizio di merito.

  9. In assenza di contestazione e ove non ritenga di rinnovare la consulenza d’ufficio, eventualmente previa sostituzione del consulente, il giu­dice omologa la sussistenza del requisito sanitario secondo le risultan­ze probatorie della consulenza d’ufficio. Sono ammesse correzioni di errori materiali e integrazioni del decreto di omologazione. Con il de­creto di omologazione il giudice liquida le spese del procedimento (com­penso al consulente d’ufficio e diritti ed onorari in favore della parte vittoriosa) secondo i criteri della soccombenza (art. 91 c.p.c.), con esenzione della parte soccombente titolare di un reddito imponibile inferiore ai minimi di legge (art. 152 disp. att. c.p.c.).

  10. La contestazione delle conclusioni del consulente d’ufficio non richiede necessariamente l’esposizione dei motivi sui quali è fondata; può consistere anche nella semplice manifestazione del dissenso. Gli ef­fetti della contestazione divengono inefficaci in caso di omesso deposito, entro trenta giorni dalla sua formulazione, del ricorso per l’in­tro­du­zione del giudizio di merito. In tal caso, su istanza della parte interessata, il giudice procede all’omologazione del requisito sanitario.

  11. Il giudizio di merito viene introdotto con ricorso contenente, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione delle risultanze della con­sulenza d’ufficio. In caso di ricorso proposto dall’INPS, volto all’ac­cer­tamento negativo dei requisiti per fruire della prestazione assistenziale richiesta, il privato dovrà costituirsi con memoria contenente do­man­da riconvenzionale per ottenere il riconoscimento della prestazione, chiedendo il differimento dell’udienza fissata dal giudice (art. 418 c.p.c.). In caso di ricorsi proposti da entrambe le parti, si procederà alla loro riunione.

  12. Il giudizio di merito è la sede per la trattazione e la discussione non solo delle questioni medico-le­ga­li, ma anche degli altri requisiti stabiliti dalla legge per ottenere la prestazione richiesta.  

Le linee-guida esposte saranno osservate anche con riguardo ai procedimenti introdotti con i ricorsi sino ad oggi depositati. Le conseguenze di eventuali carenze nel contenuto dei ricorsi saranno valutate di volta in volta, evitando, ove possibile, effetti preclusivi per le parti.

 
Rieti, 10.5.2014.

Il Giudice del Lavoro Il Presidente del Tribunale
(dott.ssa Valentina Cacace) (dott. Francesco Mele)