NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 R.D. n. 1366/1922, art. 1 L. n. 89/1913
In alcuni casi particolari, la legge consente di provare determinate circostanze, stato o qualità personali tramite una dichiarazione resa avanti un Pubblico Ufficiale (notaio o cancelliere) con l'intervento di due Testimoni (non parenti).
Tale dichiarazione prende il nome di Atto Notorio e può essere effettuata in qualsiasi Tribunale d'Italia in quanto non sussiste alcuna competenza territoriale.
Alla redazione dell'atto devono presenziare il richiedente (nel caso di atti per causa di morte è sufficiente la presenza di uno solo degli eredi) e 2 testimoni non interessati all'atto.
Per la redazione dell’atto:
Le marche occorrenti sono :
ed inoltre:
NOTA BENE: nulla è dovuto per gli atti notori richiesti per la concessione dell’assegno vitalizio a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali.
Atto di notorietà per successione:
Atto di notorietà “per uso matrimonio”
Gli stranieri che chiedono sia formato l’atto notorio nel loro interesse (attestante il loro “stato libero” da vincoli matrimoniali), devono essere in regola con il soggiorno, e pertanto devono essere in possesso, oltre che del documento di identità, anche del permesso di soggiorno oppure di un visto sul passaporto o biglietto di viaggio nominativo, che provi un ingresso recente nel territorio dello Stato italiano o di altro stato dell’Unione Europea. Nel caso in cui lo straniero richiedente o anche uno solo dei testimoni non parli l’italiano, è richiesta la presenza anche di un interprete.
Nota bene: il futuro coniuge del richiedente non può essere né testimone, né interprete in quanto è parte interessata alla formazione dell’atto.
L'accettazione si effettua presso l’Ufficio successioni e Atti notori e l'atto viene formalizzato in giornata, previo appuntamento per mezzo del sistema di Prenotazione on line degli appuntamenti, attraverso il seguente link: https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/rieti/index , reperibile sul sito ufficiale del Tribunale di Rieti.