Divorzio Contenzioso

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 4 e ss. Legge 898/1970 e successive modificazioni

Ciascuno dei coniugi, decorsi tre anni dalla data in cui venne autorizzata separazione, oltre che nei casi particolari indicati dall'art. 3 Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, può chiedere divorzio.

Il divorzio (cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio) è richiesto per il tramite di un avvocato difensore munito di procura.

Al ricorso vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:

  • nota di iscrizione a ruolo con contributo unificato di € 98,00;
  • estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove e' stato celebrato;
  • stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • certificato di residenza di entrambe le parti;
  • copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione;

L'assistenza di un difensore è indispensabile.

Il ricorso deve essere presentato, per l'iscrizione, presso l'Ufficio del Ruolo Generale Civile