NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 4 e ss. Legge 898/1970 e successive modificazioni
Ciascuno dei coniugi, decorsi tre anni dalla data in cui venne autorizzata separazione, oltre che nei casi particolari indicati dall'art. 3 Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, può chiedere divorzio.
Il divorzio (cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio) è richiesto per il tramite di un avvocato difensore munito di procura.
Al ricorso vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:
L'assistenza di un difensore è indispensabile.
Il ricorso deve essere presentato, per l'iscrizione, presso l'Ufficio del Ruolo Generale Civile