Patrocinio a spese dello stato

Patrocinio a spese dello Stato – Disposizioni comuni

Il Patrocinio a Spese dello stato è un particolare istituto, attraverso il quale viene assicurata la difesa nel processo penale al cittadino, allo straniero o apolide residente nello stato non abbiente, indagato, imputato, condannato,  persona  offesa  da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile,  responsabile   civile  ovvero  civilmente  obbligato  per  la  pena  pecuniaria.

Nel processo civile analoga difesa è assicurata al cittadino,  allo  straniero regolarmente soggiornante sul territorio  nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto  del  processo da instaurare e all'apolide, nonché  ad enti o associazioni  che  non  perseguono  scopi  di  lucro e non esercitano attività' economica, quando ricorrano le condizioni di reddito e le ragioni dell’interessato risultino non manifestamente infondate.

Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è istituito un servizio di informazione e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. La falsità o l’omissione di dichiarazioni sono punite come reato.

 

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito imponibile ai fini dell'imposta  personale  sul  reddito,  risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33.  I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito  dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni  componente della famiglia, compreso l'istante.  Ai fini della determinazione dei limiti  di  reddito,  si  tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a  ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.   Si tiene conto del solo reddito personale  quando  sono  oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei  processi  in  cui gli interessi del richiedente sono  in  conflitto  con  quelli  degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

 

Istanza per l'ammissione al patrocinio e contenuto. Difensore.

L'interessato   che  si  trova  nelle  condizioni  sopra indicate, con le specificazioni a seconda che si tratti di patrocinio in materia penale o civile, può chiedere di essere ammesso al patrocinio in  ogni stato e grado del processo.   L'istanza   e'  sottoscritta  dall'interessato  a  pena  di  inammissibilità.  La  sottoscrizione e' autenticata dal difensore,  oppure  con  le  modalità  di  cui  all'articolo  38, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza  e'  redatta  in  carta  semplice  e,  a  pena  di   inammissibilità, contiene:     a)  la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del  processo cui si riferisce, se già pendente; b)  le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia  anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;  c)  una  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione da parte  dell'interessato,  ai  sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste  per   l'ammissione,   con   specifica  determinazione  del  reddito  complessivo   valutabile   a  tali  fini,  determinato  secondo  le  modalità indicate nell'articolo 76 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia – Condizioni per l’ammissione -;  d)  l'impegno  a  comunicare,  fino  a  che  il processo non sia  definito,   le   variazioni   rilevanti   dei  limiti  di  reddito,  verificatesi   nell'anno  precedente,  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  un  anno,  dalla  data di presentazione  dell'istanza   o   della   eventuale  precedente  comunicazione  di  variazione.

Chi  e'  ammesso   al   patrocinio può   nominare un difensore    scelto  tra     gli  iscritti   negli  elenchi  degli  avvocati  per il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  istituiti  presso  i  consigli  dell'ordine  del distretto di corte di appello nel quale ha sede il  magistrato   competente  a  conoscere  del  merito  o  il magistrato  davanti  al quale pende il processo.

     

Nei  programmi   annuali di controllo   fiscale della Guardia di  finanza sono   inclusi i controlli   dei soggetti ammessi al patrocinio  a  spese  dello  Stato,    individuati   sulla base   di appositi   criteri    selettivi,   anche   tramite   indagini   bancarie   e  presso  gli intermediari finanziari.

Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Condizioni per l'ammissione al patrocinio                            

L'ammissione al patrocinio e' esclusa:  per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi  in  violazione  delle  norme  per  la  repressione dell'evasione in  materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; se  il  richiedente e' assistito da più di un difensore ( in  ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento  in  cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina  un   secondo  difensore  di  fiducia,  eccettuati  i  casi  di  la partecipazione a distanza al  processo   penale,  limitatamente  agli  atti  che  si  compiono  a  distanza); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.

Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il  coniuge  o con altri familiari, i  limiti  di  reddito  sono elevati di € 1.032,91 per ognuno  dei familiari conviventi.

Istanza di ammissione al patrocinio e decisione sull’istanza

La domanda si presenta all'ufficio del  magistrato  innanzi al quale pende il processo o che ha emesso il provvedimento impugnato quando il procedimento si svolge  davanti alla Corte di Cassazione. La domanda e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal  difensore,  ovvero  inviata,  a mezzo raccomandata.  Per  il  richiedente  detenuto,  internato in un istituto, in  stato  di  arresto o di detenzione domiciliare, o custodito in  un luogo di cura, si presentano al direttore dell’istituto carcerario o all'ufficiale di polizia giudiziaria, i quali hanno il compito di trasmetterla (art. 123 c.p.p.) all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Il giudice accoglie l’istanza se ricorrono le condizioni, mentre la respinge se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge. Il provvedimento viene comunicato all’interessato.

Nel caso di rigetto dell’istanza l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni, davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (Cancelleria Volontaria giurisdizione).

Per effetto della ammissione alcune spese sono prenotate a debito ed altre anticipate dallo Stato. Tuttavia, essere ammessi al beneficio, non significa che le spese anticipate o prenotate siano sempre e comunque sopportate dallo Stato. Sono previsti, infatti, dalla legge, i casi in cui l’Ufficio giudiziario provvede al recupero delle spese sia nei confronti dell’altra parte che di quella ammessa al beneficio (artt. 110 e 112 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia).

 

Il giudice, nei casi previsti dalle norme, può revocare l’ammissione.

 

 

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

- Istanza di ammissione al patrocinio e decisione sull’istanza

 

Nella domanda, oltre le dichiarazioni previste nella parte generale, devono essere riportate le enunciazioni utili a far valutare la non manifesta infondatezza.   Essa va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il processo oppure dove deve essere iniziato.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio,   ma se la parte ammessa al patrocinio  in primo grado è rimasta soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.   Il beneficio, inoltre, non è ammesso nelle cause per cessione di crediti o ragioni altrui, salvo che la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.              

 

Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o  e'  pervenuta  l'istanza  di  ammissione, il consiglio dell'ordine degli  avvocati,  verificata  l'ammissibilità  dell'istanza, ammette l'interessato  in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua  della  dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono  le  condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata  e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.  Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o  respinge,  ovvero  dichiara  inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato. Se  il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,  questa  puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. La copia dell’atto che accoglie l’istanza è trasmessa anche alla Agenzia delle Entrate competente.

Se vengono meno le condizioni per l’ammissione il giudice può revocarla.                            

 

Effetti dell’ammissione al patrocinio

 

Per effetto della ammissione alcune spese sono prenotate a debito ed altre anticipate dallo Stato. Tuttavia, essere ammessi al beneficio, non significa che le spese anticipate o prenotate siano sempre e comunque sopportate dallo Stato. Sono previsti, infatti, dalla legge, i casi in cui l’Ufficio giudiziario provvede al recupero delle spese sia nei confronti dell’altra parte che di quella ammessa al beneficio (artt. 132-134 e 136 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia).

 

Elenco Avvocati ammessi all'esercizio per il Gratuito Patrocinio

 

Modulistica: in corso di predisposizione.