NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 89 c.c.
In caso di annullamento del precedente matrimonio o di divorzio pronunciato ai sensi dell'art.3 numero 1 della legge 898/70, la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questi casi l'interessata può presentare ricorso al Tribunale che, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'autorizzazione che precede non è necessaria nel caso in cui la pronuncia di divorzio interviene dopo una separazione consensuale o giudiziale.
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Per la richiesta di dispensa dal termine dei 300 giorni occorrono:
La domanda deve essere presentata, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.