Ricorso per esenzione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione dei termini delle stesse

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 100 c.c.

Su richiesta degli sposi il Tribunale, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine dell'affissione delle pubblicazioni e può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione delle stesse quando gli sposi, davanti al cancelliere, dichiarano con atto notorio, sotto la loro responsabilità, che nessuno degli impedimenti di cui agli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone alla celebrazione del matrimonio. Il cancelliere, prima di redigere l'atto notorio, deve dare lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze nel caso di falsa dichiarazione.

La richiesta deve essere rivolta al Tribunale di residenza di uno degli sposi da coloro che intendono contrarre matrimonio e siano nelle condizioni/necessità di richiedere la riduzione del termine di affissione delle pubblicazioni matrimoniali.

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

Per richiedere l'autorizzazione all'omissione o alla riduzione del termine di affissione delle pubblicazioni matrimoniali
occorrono:

  • ricorso e relativa nota di iscrizione;
  • contributo unificato di € 98,00;
  • marca da bollo da € 27,00.

Il ricorso deve essre presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.