NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 752 e ss. c.p.c.
La rimozione dei sigilli all'eredità non può avvenire se non siano decorsi almeno tre giorni dell'apposizione, è disposta con decreto del Giudice della successione a seguito di istanza delle persone legittimate.
Al provvedimento di rimozione dei sigilli può fare opposizione (art. 764 c.p.c.) chiunque vi abbia interesse.
Possono richiedere la rimozione dei sigilli l'esecutore testamentario, i chiamati all'eredità, le persone stabilmente conviventi con il defunto ed i creditori dello stesso.
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Per la rimozione dei sigilli occorrono:
Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.