Rimozione dei sigilli all'eredità

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 752 e ss. c.p.c.

La rimozione dei sigilli all'eredità non può avvenire se non siano decorsi almeno tre giorni dell'apposizione, è disposta con decreto del Giudice della successione a seguito di istanza delle persone legittimate.

Al provvedimento di rimozione dei sigilli può fare opposizione (art. 764 c.p.c.) chiunque vi abbia interesse.

Possono richiedere la rimozione dei sigilli l'esecutore testamentario, i chiamati all'eredità, le persone stabilmente conviventi con il defunto ed i creditori dello stesso.

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

Per la rimozione dei sigilli occorrono:

  • ricorso al Giudice della successione e nota di iscrizione a ruolo;
  • certificato di morte;
  • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi;
  • contributo unificato di € 98,00;
  • marca da bollo da € 27,00.

Il ricorso va presentato, per l'iscrizione, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.