Atti di straordinaria amministrazione a favore di minori e/o genitori

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 320 cod. civ.

I genitori o gli esercenti la potestà sui figli minori non possono assumere iniziative di natura patrimoniale per i minori se non a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare competente (ovvero innanzi al Giudice del luogo ove il minore risiede).

I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono:

  • accettazione o rinuncia di eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o per altra causa;
  • accettazione di un legato;
  • riscossione di buoni fruttiferi o altri titoli di credito intestati al minore;
  • riscossione di somme spettanti al minore per qualsiasi titolo;
  • vendita di un autoveicolo ereditato dal minore;
  • riscossione del premio di una polizza assicurativa a favore del minore;
  • prelievo di somme dal conto bancario e/o postale intestato al minore;
  • riscossione della pensione di invalidità e/o di reversibilità in favore del minore;
  • riscossione di somme per indennizzo di lesioni patite dal minore a seguito di incidente;
  • acquisto o vendita di beni immobili in nome e per conto del minore.
  • costituzione di pegni e/o garanzie sui beni di proprietà del minore.

Le richieste sono effettuate dai genitori congiuntamente o da quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà.

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

Al ricorso deve essere allegata marca da € 27,00. Per il rilascio delle copie vanno pagati i relativi diritti.

L'iscrizione del procedimento si effettua presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

  

Modulistica:

Titolo DOC PDF

Istanza autorizzazione generica

Istanza autorizzazione a vendere